PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2852 e rilevato che:

                reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento unificante è esclusivamente ravvisabile nell'intento di utilizzare le maggiori entrate tributarie per l'anno 2007 per la copertura di misure da esso disposte; a tale generica finalità sono peraltro estranee le disposizioni in materia di personale militare (articolo 10) e di riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (articolo 16); analogamente, l'articolo 9, dedicato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali - anche in ragione dei precedenti interventi disposti, nella maggior parte dei casi, con provvedimenti d'urgenza ad hoc - non appare direttamente riconducibile al quadro delle disposizioni in materia finanziaria cui si riferisce, in via esclusiva, il titolo del decreto-legge;

                nell'individuare in modo diretto gli obiettivi cui sono destinate le risorse, rinvia frequentemente a provvedimenti successivi di carattere attuativo; per talune disposizioni, che subordinano a questi ultimi il prodursi degli effetti finali, il requisito della «immediata applicabilità», previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, non appare pertanto pienamente soddisfatto, dal momento che gli effetti immediati sembrano limitarsi ad una mera funzione organizzatoria di procedimenti (in particolare si vedano gli articoli 5, comma 3, 6, 9 e 11, comma 2); in altri casi, ai successivi provvedimenti sono rimesse modalità attuative anche di particolare rilievo: ad esempio, l'articolo 4 prevede un decreto del Ministro dell'economia che fissi criteri e modalità per i rimborsi ivi previsti; l'articolo 5, in materia pensionistica, affida ad un decreto del Ministro del lavoro la determinazione degli incrementi, nonché delle modalità e dei termini di corresponsione; il comma 7 dell'articolo 6 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio la determinazione delle modalità di erogazione del Fondo ivi istituito; l'articolo 16 introduce una procedura di delegificazione per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;

                ripropone all'articolo 15, comma 6, una disposizione analoga a quella già introdotta dall'articolo 1, comma 336, della legge finanziaria per il 2006 (n. 266 del 2005) e dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 137/2007 della Corte Costituzionale, sollevando forti dubbi in ordine alla compatibilità di tali contenuti normativi con i limiti fissati dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, ed in particolare con la norma secondo cui il Governo non può, mediante decreti-legge, «ripristinare l'efficacia di disposizioni

 

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dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»;

                adotta in alcuni casi espressioni imprecise: ad esempio, il comma 2 dell'articolo 2 reca l'espressione «l'esclusione delle spese di investimento è commisurata» che andrebbe modificata facendo riferimento all' «entità delle spese di investimento escluse dal computo»; l'articolo 5, comma 3, lettera b), usa la formula «corso legale di laurea» che dovrebbe sostituirsi con l'espressione «durata legale del corso di laurea»; l'articolo 5 individua come obiettivo i «miglioramenti dei meccanismi di perequazione per le pensioni», e quello di «migliorare la misura dei trattamenti pensionistici»;

                la tecnica della novellazione, agli articoli 6, comma 6, 9, comma 12, 15, commi 3, 4 e 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; in particolare, appare opportuna una riformulazione della novella di cui all'articolo 6, comma 6, come integralmente sostitutiva dell'articolo 1, comma 153, della legge finanziaria 2007, anche in considerazione del fatto che la formulazione attuale sembra presentare problemi di coordinamento con la parte non modificata del citato comma 153;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            si verifichi la coincidenza tra il contenuto dell'articolo 15, comma 6, e la disposizione dell'articolo 1, comma 336, della legge n. 266 del 2005, procedendo in caso positivo alla soppressione della norma in esame, in quanto essa risulterebbe incompatibile con il limite di contenuto dei decreti-legge previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400 del 1988, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che «il Governo non può, mediante decreto-legge (...) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            sia valutata la soppressione dell'articolo 16, comma 1 - ove si novella il comma 989 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007,

 

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al fine di introdurre un'autorizzazione al Governo per l'adozione, entro il 30 ottobre 2007, di un regolamento di delegificazione «volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi» - atteso che esso realizza l'effetto, in assenza di alcuna elencazione delle norme generali regolatrici della materia, di rimettere alla normazione secondaria l'integrale regolazione di un settore della disciplina tributaria, oggetto di riserva relativa di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione;

            al comma 2 del medesimo articolo - che introduce un nuovo comma 989-bis nella citata legge finanziaria per il 2007, al fine di autorizzare l'adozione di un decreto ministeriale per «rivedere i criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento» - si valuti l'idoneità dello strumento normativo ivi previsto ad incidere sull'attuale quadro normativo di rango primario, e si proceda ad un coordinamento con il comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 (che consente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, l'istituzione di ulteriori autorità portuali, ove sussistano particolari condizioni);

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si proceda a definire con maggiore precisione i contenuti del decreto previsto dall'articolo 5, comma 2 - cui è rimessa la concreta definizione dei criteri di determinazione dell'incremento dei trattamenti pensionistici, nonché di modalità e termini di corresponsione dei medesimi - atteso che il comma 1 dell'articolo in esame individua la platea dei soggetti beneficiari dell'incremento tra i percettori di trattamenti pensionistici «il cui importo complessivo annuo (...) non superi quello massimo determinato ai sensi del comma 2», mentre il comma 2 non si riferisce espressamente alla determinazione di tale importo massimo.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2 - ove si interviene a ridefinire le voci su cui computare il cosiddetto «patto di stabilità interno» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una espressa novella delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 concernenti il patto di stabilità interno per le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (commi 676-695 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2007);

            all'articolo 11, comma 2 - che estende all'anno accademico 2007-2008 l'applicazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare

 

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il citato articolo 1-sexies, che, a sua volta estendeva all'anno accademico 2006-2007 la disciplina dettata dall'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, sebbene la disposizione fosse stata espressamente (ma forse erroneamente) abrogata dalla legge n. 230 del 2005;

            all'articolo 12, comma 4 - che dispone una proroga (rectius: differimento) del termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 300 del 2006 (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto tra il regolamento previsto nel citato comma 8 ed il decreto ministeriale che invece è previsto al comma 1 dell'articolo in esame, in quanto i contenuti dei due provvedimenti appaiono reciprocamente sovrapporsi;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 1 - che novella i commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, al fine di regolare i trasferimenti erariali ai comuni «sulla base di una certificazione le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che tale certificazione è predisposta dal medesimo comune interessato, come sembrerebbe desumersi dal comma 5 dell'articolo in esame (che però non entra a far parte del testo di legge novellato);

            all'articolo 6, comma 7 - ove si istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare le aree geografiche ivi individuate, eventualmente specificando province e comuni potenzialmente interessati;

            all'articolo 13, comma 1 - ove si autorizza lo sblocco di risorse vincolate sul trattamento di fine rapporto «nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759», della legge finanziaria per il 2007 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del richiamo normativo, visto che il citato comma 759 dispone un mero accertamento a cadenza trimestrale.

        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono - in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondente al titolo. La ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione,

 

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mira ad evitare che nei decreti-legge possano confluire interventi che, sulla base di indici intrinseci ed estrinseci, quali l'epigrafe, il preambolo ovvero il contenuto prevalente dell'articolato (come sottolineato dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 171/2007), non siano intrinsecamente correlati alle ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza nelle fattispecie concreta.


PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

            esaminato il disegno di legge n. 2852, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono essenzialmente riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e), della Costituzione;

            considerato, al riguardo, che in base al terzo comma dello stesso articolo 117, l'«armonizzazione dei bilanci pubblici e (il) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, e che tale ambito è altresì richiamato dalla stessa Costituzione, all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

            osservato inoltre che, con riferimento alle altre disposizioni del decreto-legge, rilevano ulteriori ambiti materiali, anche in relazione al rifinanziamento di autorizzazioni di spesa già previste dalla legislazione vigente in diversi settori. In particolare, assumono rilievo le materie «previdenza sociale», che la lettera o) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «difesa e Forze armate», che le lettere a) e d) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, nonché «ordinamento e organizzazione amministrativa

 

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dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            rilevato, inoltre, che l'articolo 6, comma 7, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo destinato alla «valorizzazione e promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale», demandando la decisione circa le modalità di erogazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

            considerato, al riguardo, che la disposizione pare doversi inscrivere nell'ambito degli interventi e finanziamenti speciali in favore di determinati enti territoriali che, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, possono considerarsi legittimi solo qualora siano destinati a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali, a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

            rilevato, infine, che l'articolo 15, comma 6, che istituisce il Fondo per l'accesso al credito dei giovani, contiene previsioni analoghe a quelle di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

        sia soppresso il comma 6 dell'articolo 15.

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2852, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti, in materia finanziaria;

            richiamato il parere espresso da questo Comitato l'11 luglio scorso sul testo originario del provvedimento;

            rilevato che l'articolo 8-bis introdotto dalla Commissione di merito reca disposizioni concernenti le modalità di concessione di incentivi alle imprese, che possono ricondursi - in base agli orientamenti della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze nn. 14 e 272 del 2004 e n. 175/2005) - alla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, in

 

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quanto si tratta di misure di rilevanza macroeconomica e di carattere complessivo che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

            rilevato che le restanti modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente non incidono su materie nuove rispetto a quelle già contemplate dal testo originario dei provvedimento;

            ricordato che l'articolo 6, comma 7, nel testo originario prevedeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo destinato alla valorizzazione e promozione delle realtà socioeconomiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, mentre il nuovo testo destina il predetto fondo a tutte le zone di confine tra le regioni, attribuendone una specifica quota ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

            ricordato, al riguardo, che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di enti locali determinati, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

            rilevato, infine, che la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 15 non è tale da superare i rilievi evidenziati nel precedente parere con riferimento all'istituzione di un fondo per il credito ai giovani,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            sia soppresso il comma 6 dell'articolo 15;

e con la seguente osservazione:

            verifichi la Commissione di merito l'opportunità di determinare più puntualmente gli enti locali destinatari nonché le finalità del fondo di cui all'articolo 6, comma 7, in modo da assicurarne la compatibilità con quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERI DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2852, che converte in legge il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevata, in linea di principio, l'opportunità che le disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali siano oggetto di specifici provvedimenti legislativi, anche al fine di consentirne il più organico esame parlamentare;

            preso atto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini dell'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria sino al 2007;

            segnalata, al riguardo, l'esigenza che il predetto contributo, essendo su base annua, possa essere assicurato per il futuro con maggiore regolarità in virtù di un'adeguata previsione finanziaria, senza che abbiano a ripetersi i gravi ritardi verificatisi per il passato;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

      La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo, risultante dall'approvazione di emendamenti, del disegno di legge n. 2852, che converte in legge il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            valutato positivamente l'inserimento, nell'elenco n. 1 di integrazione delle autorizzazioni di spesa, dell'importo di dieci milioni di euro per gli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 luglio 2007).
 

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PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n 81, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria» (n. 2852 Governo);

            premesso che:

                il citato decreto-legge dispone l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di fare fronte ad alcune urgenti situazioni di sofferenza sul lato della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per le amministrazioni centrali e gli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia ad alcune missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario e di intervenire a sostegno di diversi settori dell'economia;

                rilevata, in linea di principio, l'opportunità che le disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali siano oggetto di specifici provvedimenti legislativi, anche al fine di renderne più organico il relativo esame parlamentare;

            considerato che:

                il predetto decreto-legge conferma l'esclusione delle indennità di missione del personale militare impiegato nelle citate missioni dall'applicazione della riduzione del 20 per cento di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

                tale esclusione potrebbe essere estesa anche al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, di cui alla legge n. 642 del 1926;

                potrebbe essere riconosciuta al Ministero della difesa, analogamente a quanto disposto per altri Ministeri dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge, la possibilità di liberare parte delle risorse accantonate, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, anche al fine di compensare gli effetti che comporta sullo strumento militare lo svolgimento di missioni umanitarie e internazionali;

                preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 10, pur essendo applicate con effetto retroattivo, non incidono su promozioni già effettivamente attribuite, in quanto non è stato ancora ultimato l'iter amministrativo relativo all'assegnazione delle promozioni al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare che avrebbero dovuto decorrere dal 1o luglio 2007;

 

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        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            si valuti l'opportunità di estendere, anche al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero di cui alla legge n. 642 del 1926, l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;

            si valuti l'opportunità di riconoscere al Ministero della difesa, analogamente a quanto previsto per altri Ministeri dall'articolo 7, comma 2, la possibilità di liberare parte delle risorse accantonate, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, anche al fine di compensare gli effetti che comporta sullo strumento militare lo svolgimento di missioni umanitarie e internazionali.


PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            sottolineato come il decreto-legge, per la prima volta nella recente esperienza di finanza pubblica, non operi una manovra correttiva sul versante delle entrate, ma distribuisca risorse aggiuntive per finalità di notevole rilievo sociale, e riduca al tempo stesso il saldo netto da finanziare per il 2007 di circa 4,2 miliardi di euro, portando in tal modo il livello di indebitamento tendenziale in rapporto al Prodotto interno lordo dal 2,8 per cento al 2,5 per cento;

            sottolineata l'esigenza di rivedere le previsioni relative all'esclusione dal patto di stabilità interno, per i comuni e le province, delle spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, incrementando l'ammontare delle risorse escluse dal patto di stabilità interno, a fronte dei circa 5,5 miliardi di euro complessivi di avanzi di amministrazione registrati dagli enti locali, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra l'intervento in favore degli enti locali di cui all'articolo 2 e quello di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, a favore di alcune amministrazioni statali, di

 

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somme precedentemente accantonate dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 nella misura complessiva di 4.572 milioni di euro nel 2007;

            rilevata, con riferimento all'articolo 3, il quale interviene sulla disciplina relativa alla riduzione dei trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, l'opportunità di verificare la quantificazione, operata dal comma 5 del medesimo articolo 3, dei maggiori oneri sopportati dai comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio;

            evidenziato come i commi 2 e 3 dell'articolo 15 prevedano che i contribuenti interessati all'aggiornamento del catasto terreni possano regolarizzare la propria posizione relativamente all'inosservanza, nel 2006, delle disposizioni per l'aggiornamento dei redditi fondiari, versando il tributo dovuto, comprensivo degli interessi di mora, ed esclusa ogni sanzione, entro il 30 novembre 2007, e proroghino fino al 30 settembre 2007 il termine per la presentazione del ricorso avverso l'aggiornamento dei redditi catastali dei terreni, venendo in tal modo incontro a talune preoccupazioni circa il completamento del predetto processo di aggiornamento, delle quali si è fatta interprete la stessa Commissione Finanze, che ha approvato, in un testo unificato, in congiunta con la Commissione Agricoltura, le risoluzioni 7-00172 Misuraca e 7-00195 Zucchi;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, il quale esclude dal patto di stabilità interno, per i comuni e le province, le spese di investimento finanziate attraverso l'utilizzo di quota parte dell'avanzo di amministrazione, per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare l'ammontare delle risorse escluse dal patto di stabilità interno, le quali non sembrano attualmente in grado di consentire, soprattutto per i comuni di dimensioni medio-piccole, l'effettiva attivazione di iniziative di investimento, di rivedere il meccanismo di ripartizione di tali risorse tra gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, nonché di assicurare maggiore proporzionalità tra tale intervento e quello, in favore di alcune amministrazioni statali, di cui al comma 2 dell'articolo 7, che opera il disaccantonamento, nel 2007, di circa 1,9 miliardi di euro precedentemente accantonati dall'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006;

            b) con riferimento all'articolo 3, il quale riduce i trasferimenti erariali a fronte delle maggiori entrate a titolo di imposta comunale sugli immobili derivanti dalla revisione del catasto rurale e dalla

 

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revisione delle rendite catastali delle unità immobiliari censite in talune categorie del catasto urbano, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione del comma 5 del medesimo articolo 3, prevedendo che le risorse poste a compensazione dei maggiori oneri per i comuni a seguito delle anticipazioni di cassa eventualmente attivate in conseguenza delle minori disponibilità di bilancio, siano pari, per ciascun comune, alle effettive esigenze.

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

      La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2852, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

            1) provveda la Commissione di merito a coordinare la formulazione del comma 3-ter dell'articolo 15, il quale proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2007 il termine, di cui all'articolo 2, comma 38, del decreto-legge n. 262 del 2006, entro il quale devono essere dichiarati al catasto i fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, con il disposto del nuovo comma 3-octies del medesimo articolo, che fissa un nuovo termine di accatastamento al 30 novembre, qualora i proprietari dei fabbricati siano cittadini italiani residenti all'estero, sopprimendo il comma 3-ter ovvero uniformando il nuovo termine al 30 novembre;

            2) provveda la Commissione di merito a rivedere la formulazione dell'articolo 15, inserendo un nuovo comma, nel quale prevedere che: al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, d'intesa con i soggetti interessati, procede immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, prevedendo in particolare che l'eventuale applicazione di penali sia disposta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità al danno erariale arrecato;

e con la seguente osservazione:

            con riferimento all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se sussistano effettivamente le risorse finanziarie per la rimodulazione dei coefficienti di calcolo della

 

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quota di spese per investimento effettuate dalle province e dai comuni escluse dai saldi ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno.

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
        premesso che:

            l'esigenza di risanamento dei conti pubblici è un tutt'uno con quella di sviluppo e modernizzazione del Paese e che scuola, università e ricerca, cultura, innovazione tecnologica si caratterizzano come priorità per andare in questa direzione per garantire pari opportunità tra i cittadini;

            se il debito pubblico fosse ridotto della metà sarebbero disponibili 35 miliardi di euro l'anno per lo sviluppo;

            una crescita più alta richiede coesione, equità sociale ed un welfare moderno intergenerazionale, più rispondente alle nuove esigenze indicate dai cambiamenti sociali, sia dal punto di vista delle famiglie, sia da quello, non meno importante, della persona;

            appare rilevante la scelta di attuare il titolo V della Costituzione di concerto con le regioni e le autonomie locali, per la revisione del sistema di finanziamento degli enti territoriali e la qualificazione della spesa;

            l'articolo 6, comma 8, reca un'autorizzazione di spesa di 65 milioni di euro per il 2007 e di 5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, finalizzati alle esigenze di edilizia universitaria;

            il comma 1 dell'articolo 7 provvede ad integrare alcune autorizzazioni di spesa per complessivi 764,2 milioni di euro nel 2007, prevedendo 10 milioni per il Fondo per l'edilizia universitaria; 5 milioni per il Fondo ordinario delle università; 10 milioni per le borse di studio post lauream;

            il comma 2 dell'articolo 7 rende disponibili le somme accantonate per il 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge

 

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finanziaria per il 2007 ripristinando: nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione le risorse relative al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (18,6 milioni) e al Fondo da destinare alle scuole non statali (9,2 milioni); nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, le risorse del Fondo unico da ripartire per gli investimenti nel patrimonio culturale (23,7 milioni), del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (2,5 milioni), delle quote del Fondo unico per lo spettacolo da erogare per il finanziamento delle attività di produzione cinematografica (5,3 milioni complessivi) e per il sovvenzionamento delle attività circensi (0,6 milioni), nonché i contributi a favore della biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza (0,5 milioni) e del Centro nazionale libro parlato (0,3 milioni complessivi); nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, le risorse del Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (15,3 milioni) e alle borse di studio (20,3 milioni), i contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (6,8 milioni) e le risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (112,8 milioni);

            l'articolo 11 reca disposizioni in materia di personale delle scuole e delle università, autorizzando, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche ed estendendo all'anno accademico 2007-2008 le disposizioni applicate nel corrente anno accademico in materia di affidamento e supplenze di insegnamenti universitari secondo le quali i professori e ricercatori interessati operano a titolo gratuito nei limiti dell'impegno orario complessivo loro spettante;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 12 luglio 2007).

      La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2852, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 luglio 2007).
 

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PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2852, recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            valutato positivamente il complesso del provvedimento, reso possibile dal netto miglioramento dei conti pubblici, che sono stati riportati in situazione di ragionevole equilibrio grazie alla manovra di bilancio 2007, e con il quale il Governo comincia ad affrontare alcune criticità sul fronte della spesa, utilizzando una parte delle risorse derivanti dal cosiddetto «extra-gettito» a beneficio dei fondamentali aggregati di spesa relativi alle pensioni più basse, alla ricerca e alle infrastrutture;

            segnalata positivamente la scelta effettuata dal Governo di elevare, per l'anno 2007, le risorse a disposizione dell'ANAS, assicurando così la prosecuzione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali, e ponendo rimedio alle misure restrittive adottate dal precedente Governo nella finanziaria per il 2006 che avevano determinato il rischio concreto del blocco dei cantieri;

            apprezzata la destinazione di ulteriori, ingenti risorse per l'anno in corso a beneficio del Fondo per gli interventi del Servizio nazionale della protezione civile, per iniziative volte a risolvere la situazione di grave inquinamento ambientale nella città di Messina, provocata dall'enorme volume di traffico generato prevalentemente da mezzi pesanti e leggeri provenienti o diretti verso il continente;

            apprezzato, altresì, l'aumento previsto all'articolo 7, comma 1, delle risorse a disposizione del Fondo per la protezione civile, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991;

            rilevato, a tal proposito, che la citata disposizione assegna 80 milioni di euro, per l'anno 2007, al citato Fondo e che il Governo ha fatto presente - intervenendo nella seduta della V Commissione del 10 luglio scorso - che quanto indicato nella relazione tecnica è da considerare un errore materiale, in quanto le risorse in questione sono destinate ad interventi di protezione civile che possono essere utilizzate per varie emergenze;

            rilevato, peraltro, che il Governo, in seguito all'approvazione da parte della Camera dell'ordine del giorno n. 9/2826/95, si è impegnato ad adottare nell'ambito delle proprie competenze, le opportune iniziative volte ad escludere che i costi derivanti da oltre un decennio

 

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di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania siano posti a carico dei comuni e dei cittadini danneggiati da questa medesima emergenza;

            rilevato, al contempo, che la citata disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, prevede lo stanziamento di 100 mila euro per il 2007, per far fronte alle spese di funzionamento del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche e che, anche in questo caso, il Governo ha comunicato che - per un errore materiale - tale stanziamento sarebbe diretto anche a sostenere le spese di funzionamento dell'osservatorio dei servizi idrici, che invece fa ormai parte integrante della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

            valutato positivamente che, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state integralmente ripristinate risorse pari a 4,4 milioni di euro per la difesa del mare e risorse pari a 10,5 milioni di euro come contributo all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e che, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture sono stati interamente sbloccati 18 milioni di euro del Fondo per le opere strategiche di interesse nazionale;

            apprezzato che nel provvedimento in esame vengono previste anticipazioni di tesoreria che consentono di utilizzare nell'anno in corso somme aggiuntive pari a 1,5 milioni di euro per l'efficienza energetica nell'edilizia e pari a 7,5 milioni di euro per l'insediamento delle infrastrutture strategiche energetiche;

            valutate positivamente le norme contenute nell'articolo 15 del decreto-legge, che prorogano taluni termini in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rispondendo - in tal modo - a richieste largamente condivise dagli operatori del settore, al fine di consentire la creazione delle condizioni più opportune per l'effettiva applicazione del nuovo regime previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2005;

            considerato, infine, che il provvedimento interviene altresì su alcune, importanti, proroghe in materia ambientale e che esso potrebbe risultare la sede idonea per portare a soluzione ulteriori questioni di rilievo su tale materia;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) occorre che la Commissione di merito chiarisca l'esatta destinazione degli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 1, richiamati in premessa, e che - con riferimento specifico all'integrazione del Fondo per la protezione civile, soprattutto se destinato, anche in parte, all'emergenza rifiuti in Campania - siano forniti chiarimenti anche circa le modalità con le quali il Governo intende

 

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dare seguito all'ordine del giorno n. 9/2826/95 approvato dalla Camera dei deputati, in sede di approvazione definitiva del decreto-legge n. 61 del 2007;

            b) valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di integrare il testo del decreto-legge con l'eventuale proroga - necessaria per consentire al Governo di completare il proprio lavoro correttivo - della data di entrata in vigore della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché con la possibile indicazione di un periodo transitorio nell'ambito della disciplina autorizzatoria in materia di rifiuti, che consenta il graduale adeguamento alle modifiche recentemente introdotte alla normativa vigente dal regolamento (CE) n. 1013/2006, recante la disciplina dell'importazione di rifiuti.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria» (n. 2852 Governo);

            condivisa l'opportunità, con riferimento all'articolo 6, comma 4, che la riorganizzazione dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), sia accompagnata dalla previsione di un adeguato contributo finanziario, finalizzato allo sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo;

            condivisa l'esigenza, all'articolo 8, comma 1, di disporre un'integrazione di 250 milioni di euro, per l'anno 2007, delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di fare fronte, in diversa misura, agli oneri di servizio pubblico sostenuti da Ferrovie dello Stato, Poste italiane, ANAS e ENAV in relazione agli obblighi derivanti dai contratti con le amministrazioni vigilanti;

            considerata positivamente, allo stesso articolo 8, comma 3, la previsione di un ulteriore contributo di 700 milioni di euro per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che si aggiunge all'autorizzazione di spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 già

 

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disposta a tale fine dall'articolo 1, comma 974, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

            preso atto che l'articolo 12, comma 3, è volto a dare attuazione alle decisioni della Commissione europea 93/496/CE e 97/270/CE, nonché alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee 29 gennaio 1998 e 19 maggio 1999, che hanno disposto la restituzione dei crediti di imposta concessi agli autotrasportatori negli anni 1992, 1993 e 1994, in quanto configurati come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune, rinviando a tale fine alle disposizioni già all'uopo recate dal decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96 e, quanto alle modalità attuative, ad un decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

            considerata inoltre, sempre con riferimento all'articolo 12, comma 3, l'opportunità che, in analogia a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 36 del 2002, come convertito dalla legge n. 96 del 2002, il sopra menzionato decreto del Ministro dei trasporti provveda altresì ad individuare i soggetti tenuti alla restituzione delle somme indebitamente loro erogate per gli anni 1992, 1993 e 1994, indicando inoltre, in corrispondenza di ciascun nominativo, gli importi dovuti, sia nel loro ammontare complessivo che suddivisi per anno di riferimento;

            tenuto conto che il 30 giugno 2007 è decorso infruttuosamente il termine previsto dall'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per l'emanazione del regolamento recante le modalità di utilizzazione del «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e che, per tali ragioni, l'articolo 12, comma 4, del provvedimento in esame proroga al 30 settembre 2007 il predetto termine;

            rilevato tuttavia che l'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 300 del 2006 dispone che, in caso di mancata emanazione del regolamento nel termine ivi prescritto, e, quindi, entro il 30 giugno 2007, le somme in dotazione al Fondo sono interamente destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e quindi alla riduzione dei premi INAIL per i lavoratori delle imprese di autotrasporto;

            rilevato in proposito che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 2 luglio 2007 e che, conseguentemente, il già citato articolo 12, comma 4, ha disposto la proroga di un termine già scaduto, senza peraltro procedere ad una novella della relativa disposizione;

            considerata in particolare l'esigenza che siano chiariti i termini di applicabilità del citato articolo 6, comma 8, secondo periodo e,

 

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quindi, se l'effetto della finalizzazione delle somme in dotazione al Fondo alla riduzione dei premi INAIL per i lavoratori delle imprese di autotrasporto si sia già prodotto a seguito della mancata emanazione, entro il 30 giugno 2007, del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, ovvero se la proroga di tale termine al 30 settembre 2007 determini, conseguentemente, il differimento a questa nuova data anche dell'applicabilità di quanto disposto dal secondo periodo dello stesso comma 8 dell'articolo 6;

            considerato, inoltre, che il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha autorizzato il Governo ad adottare, un regolamento ministeriale volto a dare attuazione all'autonomia finanziaria delle autorità portuali, sia con riguardo alla disciplina delle tasse e dei diritti marittimi e sia rispetto ai criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione;

            rilevato in proposito che l'articolo 16, comma 1, è volto a novellare il predetto comma 989, al fine di prorogare, al 30 ottobre 2007, il termine, ormai decorso, originariamente stabilito per l'emanazione del regolamento ivi previsto, nonché di specificare i criteri direttivi per il riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi e, infine, di disporre che tale provvedimento venga emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

            ritenuto tuttavia incongruo che, a fronte di tale condivisibile novella circa la natura giuridica del provvedimento da adottare ai sensi del predetto comma 989, il nuovo comma 989-bis, contestualmente introdotto dal medesimo articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame, continui invece a prevedere che l'emanazione del regolamento concernente i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione debba invece avere luogo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi sotto forma di mero decreto ministeriale, laddove è evidente che anche tale materia, al pari di quella oggetto del novellato comma 989 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, risulta disciplinata da disposizioni di rango legislativo, che possono conseguentemente essere modificate solo per il tramite di regolamenti di delegificazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

            considerato, a tale ultimo proposito, che la definizione di nuovi criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, attualmente disciplinati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituisce questione di particolare rilevanza e che, pertanto, appare necessario che il regolamento di cui al nuovo comma 989-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

 

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per il 2007), sia emanato previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 16, comma 1, capoverso «comma 989-bis», al fine di prevedere che anche il regolamento concernente i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione venga emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quindi tramite decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e non ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 17, atteso che la materia che è oggetto di tale provvedimento, al pari di quella di cui al regolamento previsto dal novellato comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), risulta disciplinata da disposizioni di rango legislativo, che possono conseguentemente essere modificate solo per il tramite di regolamenti di delegificazione;

            2) sempre con riferimento all'articolo 16, comma 1, capoverso «comma 989-bis», sia previsto che, ai fini dell'emanazione del regolamento per la definizione di nuovi criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, sia previamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento all'articolo 12, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità che il decreto del Ministro dei trasporti ivi previsto rechi anche l'individuazione delle imprese tenute alle restituzione delle somme indebitamente loro erogate per gli anni 1992, 1993 e 1994, indicando, in corrispondenza di ciascuna di esse, gli importi dovuti, sia nel loro ammontare complessivo che suddivisi per anno di riferimento, in analogia a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96;

            b) valuti inoltre la Commissione di merito, con riguardo all'articolo 12, comma 4, l'opportunità di chiarire se la proroga al 30 settembre 2007 del termine, infruttuosamente decorso, per l'emanazione del regolamento recante le modalità di utilizzazione del «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica» di cui all'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, determini il conseguente differimento a questa nuova data anche dell'applicabilità di quanto disposto dal secondo periodo dello stesso comma

 

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8 dell'articolo 6, ai fini della destinazione delle somme in dotazione al Fondo alla riduzione dei premi INAIL per i lavoratori delle imprese di autotrasporto.


PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (n. 2852);

            considerato che il decreto-legge in esame dispone l'utilizzo della maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007 (cosiddetto extra-gettito) al fine di fare fronte ad alcune urgenti situazioni di sofferenza sul lato della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per le amministrazioni centrali e gli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario e di intervenire a sostegno di alcuni settori dell'economia;

            rilevato che il comma 2 dell'articolo 7 dispone il «disaccantonamento», per l'anno 2007, di parte delle risorse accantonate e rese indisponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 e che, per i capitoli di spesa di competenza della Commissione, l'importo «disaccantonato» di maggiore consistenza riguarda i 404,4 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Ministero dello sviluppo economico, unità previsionale di base 6.2.3.12, cap. 8425);

            segnalato altresì che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono state, inoltre, integralmente ripristinate le risorse relative al contributo all'ENEA (24,6 milioni) e agli interventi agevolativi per il settore aeronautico (2,3 milioni);

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) si evidenzia l'opportunità che le risorse rivenienti dalle maggiori entrate per l'anno in corso (il cosiddetto extra-gettito) siano maggiormente concentrate verso le seguenti direttrici di impiego: adozione di politiche sociali a sostegno delle fasce più deboli della

 

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popolazione; supporto ai processi di innovazione e rilancio del sistema produttivo del Paese; ulteriore sforzo per l'abbattimento del debito;

            b) si sottolinea la necessità che le previsioni relative alle maggiori entrate stimate per il prossimo triennio siano basate su certezza e affidabilità dei flussi finanziari come premessa per avviare una politica di riduzione della pressione fiscale a partire dalle fasce economicamente più deboli;

            c) appare opportuno che il Ministro dello sviluppo economico illustri in Commissione le finalità delle maggiori risorse derivanti dai disaccantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 7 del decreto destinate a capitoli di spesa del suo Ministero.

(Parere espresso l'11 luglio 2007).

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria (n. 2852) comprendente le modifiche apportate dalla V Commissione;

            esaminato in particolare l'articolo aggiuntivo concernente disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e crisi di impresa;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            appare opportuno che il Ministro dello sviluppo economico riferisca tempestivamente in Commissione in merito alle modifiche apportate al complesso della normativa recante incentivi alle imprese e al loro relativo stato di attuazione.

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale, il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

 

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            valutato favorevolmente l'obiettivo del decreto legge che dispone l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007 al fine, tra l'altro, di fare fronte ad alcune urgenti situazioni di sofferenza sul lato della spesa, suscettibili di generare difficoltà operative per le amministrazioni centrali e gli enti locali;

            valutata positivamente la nuova formulazione dell'articolo 5 recante interventi in materia pensionistica, che tiene in considerazione il contenuto dell'accordo siglato tra il Governo e le parti sociali;

            rilevato che il nuovo testo stabilisce direttamente l'entità degli incrementi dei trattamenti pensionistici più bassi e i requisiti dei soggetti aventi diritto a tali benefici; considerato che l'articolo 5, anche nella nuova formulazione, prevede disposizioni per il miglioramento del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo tra tre e cinque volte il trattamento minimo mensile vigente nell'A.G.O;

            rilevato che il comma 8 dell'articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative relative al riscatto degli anni del corso legale di laurea e alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, in modo da migliorare i trattamenti pensionistici di un'ampia platea di soggetti tra i quali, in particolare, i giovani in quanto più direttamente interessati, da un lato, dal regime contributivo e, dall'altro, dai processi di modifica del mercato del lavoro e dalle nuove tipologie flessibili, ovvero non standard, di lavoro;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2852 Governo di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso l'11 luglio 2007).
 

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        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2852 Governo di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 17 luglio 2007).


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2852 Governo, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria»;

            considerato che il comma 1 dell'articolo 15 prevede un finanziamento aggiuntivo complessivo di 12 milioni di euro per le misure di accompagnamento sociale collegate al fermo dell'attività di pesca, in modo da garantire a favore dei marittimi imbarcati la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo di lavoro e il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali;

            considerato che i commi 2 e 3 del medesimo articolo, relativi alla procedura di revisione degli estimi catastali, consentono ai contribuenti di utilizzare fino al 30 novembre 2007, senza applicazione di sanzioni, lo strumento del ravvedimento operoso e prorogano al 30 settembre il termine di presentazione dei ricorsi, in modo da garantire che le modalità e i tempi di applicazione della procedura non comportino un ingiustificato aggravio del carico fiscale per numerose aziende agricole che operano nel rispetto della legalità;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) con riferimento alle misure di sostegno del settore della pesca, già contenute nel decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori interventi, in primo luogo di

 

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carattere tributario (applicazione in via sperimentale del regime speciale IVA, applicazione del credito di imposta per gli investimenti previsto nella legge finanziaria per il 2007), che permettano agli imprenditori ittici di affrontare le rilevanti difficoltà derivanti, innanzitutto, dal notevole aumento dei costi connessi all'esercizio dell'attività;

            b) sempre con riferimento al settore della pesca, tenuto conto anche delle disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato attribuiti agli autotrasportatori che sono stati riconosciuti incompatibili con l'ordinamento comunitario, di cui al comma 3 dell'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere analoghe misure per il recupero degli aiuti di Stato erogati agli imprenditori ittici;

            c) con riferimento agli interventi relativi all'istituzione di un fondo rotativo destinato a favorire l'accesso al credito dei giovani, di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche misure per favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori agricoli e della pesca, anche in forma associata e cooperativa.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2852 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            premessa l'esigenza di valorizzare la piena partecipazione di donne e giovani ai processi di sviluppo del paese, nel quadro delineato dalla Strategia di Lisbona, anche con riferimento alla individuazione del 2007 quale anno europeo delle pari opportunità per tutti;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2007, in corso di esame in sede referente presso la V Commissione Bilancio della Camera, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria;

            rilevato che il testo in esame reca misure urgenti in materia finanziaria, disponendo l'utilizzo delle maggiori entrate nette rispetto alle previsioni di bilancio 2007, al fine di far fronte a talune criticità riscontrate sul versante della spesa pubblica, suscettibili di ingenerare difficoltà operative alle amministrazioni centrali ed agli enti locali, nonché per assicurare le risorse necessarie alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace ed intervenire a sostegno di specifici settori dell'economia;

            evidenziato che il provvedimento interviene su profili riguardanti prevalentemente il sistema tributario dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie, settori afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

            considerato che la materia oggetto del provvedimento rientra altresì nell'ambito della «difesa e Forze armate», dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e della «previdenza sociale», che le lettere d), g) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e ciò in relazione agli articoli 9 e 10 del decreto-legge sulla partecipazione italiana a missioni internazionali ed in materia di personale militare, all'articolo 4 sulle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali ed all'articolo 5 in materia pensionistica;

            rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge consente agli enti locali che nel triennio 2004-2006 abbiano rispettato il patto di stabilità interno di non computare, tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità stesso, le spese di investimento che nell'anno 2007 vengono finanziate mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione; e che l'articolo 3 interviene sulla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni a compensazione di incrementi di gettito ICI, conseguenti alle modifiche del tributo apportate con il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262;

            considerato che, all'articolo 2 del decreto-legge, apparirebbe quantomeno opportuno, per le province ed i comuni interessati, aumentare congruamente la soglia di esclusione delle spese di investimento commisurata all'avanzo di amministrazione non computabile tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

 

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            manifestate riserve sul contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, segnatamente nella parte in cui, al comma 2, prescrive che i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni siano ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000, nonché in relazione alla previsione di cui al comma 5 per la quale i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

            evidenziato quanto statuito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, che istituisce un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone confinanti fra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, le cui modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; ravvisata l'inopportunità di prevedere la suddetta misura a favore delle sole realtà territoriali confinanti fra regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, ma ritenendo utile estendere la destinazione del predetto Fondo anche alla valorizzazione di realtà socio-economiche ubicate nelle zone confinanti fra le medesime regioni ordinarie;

            rilevato che, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del decreto-legge, è istituito un Fondo rotativo per favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni finalizzato al rilascio, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di garanzie dirette, anche fidejussorie, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari;

            evidenziato che la predetta disposizione contiene previsioni analoghe a quelle di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18-27 aprile 2007, n. 137; rilevato al riguardo che la Corte costituzionale ha confermato, con la citata sentenza, il proprio orientamento contrario in relazione all'istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza residuale o concorrente delle regioni, precisando che, ai fini della valutazione della illegittimità costituzionale, non assume rilievo la circostanza che la norma preveda prestazioni direttamente fruibili dai privati, mediante una garanzia nei confronti degli intermediari finanziari e bancari;

            rilevato che la soppressione del comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge lascerebbe inalterata la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che potrebbe essere utilizzata anche per finanziare, nell'ambito

 

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di una organica normativa di principio, le specifiche attività cui sarebbe destinato il Fondo di cui al suddetto comma 6 dell'articolo 15;

            considerato, inoltre, che il ricorso al decreto-legge si accompagna alla mancanza di una adeguata concertazione con il sistema delle autonomie, tanto più necessaria in ragione dell'assenza di una articolata disciplina di attuazione del federalismo fiscale;

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PARERE CONTRARIO
 

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